Protezione Civile "Valle Del Marecchia" OdV

Protezione Civile "Valle Del Marecchia" OdV

STATUTO



Art.1
Costituzione, denominazione e sede

1. E' costituita con sede in Poggio Berni (RN) Via Mulino Peri, n° 190 l'Associazione di volontariato denominata “PROTEZIONE CIVILE VALLE DEL MARECCHIA”.
2. La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato, è priva di qualsiasi fine di lucro, anche   indiretto, ed è regolamentata dal presente Statuto e dal Codice Civile.

Art.2

Scopi e finalità

1. L’Associazione si prefigge, con attività di volontariato ispirata ai principi della solidarietà umana e principalmente a favore di soggetti terzi, lo scopo di prevenire ed intervenire primariamente nella tutela dei cittadini, dei beni, degli insediamenti e dell’ambiente, dai danni (o dal pericolo di danni) causati da calamità naturali (o dalle attività umane), catastrofi e altri eventi calamitosi.

2. In particolare, per la realizzazione dello scopo prefisso e nell’intento di agire in favore di tutta la collettività, l’Associazione si propone di:
-  intervenire in occasioni di alluvioni, smottamenti, frane e terremoti;
-  prevenire e reprimere gli incendi boschivi nel territorio di competenza;
-  prevenire e limitare altri eventi pregiudizievoli per l’ambiente;
- collaborare, qualora richiesto, con le altre associazioni di Protezione Civile per fronteggiare le    emergenze di cui al precedente punto 1.;
- sensibilizzare l’opinione pubblica sulla “cultura” della Protezione Civile, in maniera autonoma o    in collaborazione con altre associazioni, enti e soggetti privati aventi finalità simili e/o che   condividano gli scopi e le finalità dell’Associazione.

3. Le attività sono svolte dall'Associazione prevalentemente tramite le prestazioni personali, gratuite e volontarie fornite dai propri aderenti.

4. L'attività dei soci non può in alcun modo essere retribuita. Agli aderenti possono solo essere rimborsate dall'Associazione le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dall’Associazione stessa. Ogni forma di rapporto economico con  l'Associazione, anche derivante da lavoro dipendente o autonomo, è incompatibile con la qualità di socio.

Art.3
Risorse economiche- Fondo comune

1.      L’Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:
a)      contributi degli aderenti;
b)      contributi di privati;
c)      contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
d)      donazioni e lasciti testamentari;
e)      rimborsi derivanti da convenzioni;
f)        entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.
Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall’Associazione, non è mai ripartibile fra i soci durante la vita dell’associazio­ne né all’atto del suo scioglimento.
E’ fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
L’Associazione ha l’obbligo di reinvestire l’eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

2. L'esercizio sociale va dal 1° Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Comitato Direttivo redige il bilancio e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio.

Art.4
Membri dell'Associazione

Il numero dei membri, fatte salve le debite considerazioni sulle possibilità gestionali di un elevato numero di aderenti, è teoricamente illimitato.  Sono membri dell'Associazione i soci fondatori e tutte le persone fisiche  che si impegnino a contribuire alla realizzazione delle finalità statuarie previste.
Chiunque può aderire all’Associazione, purchè maggiorenne, non esistono vincoli o limiti di età, sesso, cultura, religione od altro. I soci si impegnano moralmente a partecipare alle attività necessarie ed a fornire, oltre la propria disponibilità, il contributo di iniziativa, esperienza e di idee personali atte a migliorare, sia l’immagine stessa dell’Associazione verso l’esterno, sia l’efficienza della stessa.

Art.5
Criteri di ammissione ed esclusione dei soci

1. Possono divenire soci dell’Associazione tutti coloro che, condividendone gli scopi e le finalità,  presentino apposita domanda di ammissione al Comitato Direttivo. Non possono presentare domanda di ammissione coloro i quali siano già iscritti ad altra/e Associazioni di Protezione Civile.
Qualora un socio volesse iscriversi ad altra Associazione avente le stesse  finalità e/o volesse   costituire   un nuova Associazione atta a conseguire i medesimi fini di Protezione Civile, dovrà necessariamente scegliere, pena l'esclusione, presso quale associazione di volontariato essere iscritto ed inattività.
2. L'eventuale reiezione di domande, sempre motivata, spetta al Comitato Direttivo.
3. Il Comitato Direttivo, preso atto della richiesta di adesione all’ Associazione e considerate le proprie possibilità gestionali del/i nuovo/i volontari si esprimerà nel merito e curerà l'annotazione del/i nuovo/i aderente/i nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa annuale, oppure, rimanderà ad altra data l’ingresso nell’Associazione dei/l volontari/o richiedenti/e.  
4. La qualità di socio si perde:
 a) per recesso;
 b) per mancato versamento della quota associativa annuale;
 c) per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
 d) per comportamento gravemente lesivo dell’immagine dell’Associazione;
 e) per persistenti violazioni degli obblighi statutari;
 f) per qualsiasi forma di atteggiamento scorretto/violento nei confronti di altri soci;
 g) per l'instaurarsi di qualsiasi forma di rapporto di lavoro o di contenuto patrimoniale tra lo stesso e l’Associazione; 
  h) per continuo e manifesto disinteresse alle necessità addestrative/formative del volontario;
  i)  per decesso.

5. L'esclusione dei soci è deliberata dal Comitato direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato  all'Associazione ed ha effetto a partire dalla annotazione sul libro soci; il mancato pagamento della quota associativa annuale nei tempi previsti comporta l’automatica decadenza del socio senza necessità di alcuna formalità.

6. Il socio receduto, decaduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate e si impegna (onere assunto al momento dell’adesione all’Associazione) a riconsegnare, quanto prima, tutto il materiale eventualmente ricevuto in dotazione e nella sua totale integrità.

Art.6
Doveri e diritti degli associati

1. I soci sono tenuti a:

a) osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legittimamente adottate dagli    
    organi associativi;
b)  mantenere sempre un comportamento civile e degno nei confronti dell'Associazione;
c)  versare la quota associativa annuale;
d)  prestare la propria opera a favore dell'Associazione in modo personale, spontaneo e gratuito;
e)  partecipare attivamente e con spiccato senso di iniziativa personale alle attività
     operative/addestrative/informative dell’Associazione;

2. I soci hanno diritto a:

a)  partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
b)  partecipare all'Assemblea con diritto di voto;
c)  accedere alle cariche associative;
d) prendere visione di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione relativa alla gestione    dell'Associazione, con possibilità di ottenerne copia.

Art.7
Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:
a) l'Assemblea dei soci;
b) il Comitato Direttivo;
c) il Presidente;
d) il Collegio dei Revisori dei Conti (organo facoltativo).

 
Art.8
L'Assemblea

1. L'Assemblea è composta da tutti i soci e può essere ordinaria e straordinaria. Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni socio non può  ricevere più di una delega.
2. L'Assemblea ordinaria indirizza tutta l'attività dell'Associazione ed inoltre:
a) approva il bilancio relativamente ad ogni esercizio;
b) elegge i componenti il Comitato Direttivo;
c) delibera su tutto quanto viene ad essa demandato a norma di Statuto o proposto dal Comitato
     Direttivo;
3. L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del Comitato Direttivo almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno un terzo dei membri del Comitato Direttivo, o un decimo degli associati, ne ravvisino l'opportunità.
4.L'Assemblea Straordinaria è convocata di propria iniziativa dal
Presidente ogni qualvolta ne ravvisi la necessità. La convocazione può, 
altresì, essere richiesta, e necessariamente disposta dal Presidente, quando ne 
faccia richiesta almeno un terzo dei membri del Comitato Direttivo o un decimo degli Associati.
 5.  L'Assemblea delibera, altresì,sulle modifiche dello statuto.
6. L'Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal Presidente del Comitato Direttivo o, in sua assenza, dal Vice-Presidente e in assenza di entrambi da altro membro del Comitato Direttivo eletto dai presenti. Sarà cura del Presidente il Comitato direttivo comunicare a tutti i soci la data ed il luogo della prima convocazione ed, eventualmente, quella della seconda in data alternativa.
In difetto di convocazione saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.
7. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati per delega.
8. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti, eccezion fatta per la deliberazione riguardante lo scioglimento dell'Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo, che deve essere adottata con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art.9

Il Comitato Direttivo

1. Il Comitato Direttivo è formato da un numero dispari di membri, non inferiore a 3 e non superiore a 9, eletti dall’Assemblea dei soci. Possono far parte del Comitato Direttivo tutti i soci che si candidino alla elezione e con una comprovata esperienza di attività all’interno dell’Associazione.  I membri del Comitato Direttivo rimangono in carica per due anni e sono rieleggibili.
2. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti il Comitato Direttivo decada dall'incarico il Comitato stesso può provvedere alla sua sostituzione nominando il primo tra i non eletti che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Comitato.
Nell’impossibilità di attuare tale modalità, il Comitato non procederà a nessuna sostituzione fino alla successiva Assemblea cui spetterà eleggere i sostituti per il reintegro dell’organo fino alla sua naturale scadenza.
Qualora venisse meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica devono convocare entro 20 giorni l’Assemblea perché provveda alla elezione di un nuovo Comitato.
3. Il Comitato direttivo elegge al suo interno il Presidente e il Vice-Presidente.
4. Il Comitato Direttivo e’ investito dei più ampi poteri per la gestione dell’Associazione, ad esso spetta, pertanto, di:
a) curare l’esecuzione delle deliberazioni assembleari;
b) predisporre il bilancio;
c) deliberare sulle domande di nuove adesioni / reiezione di domande /esclusione dei soci per i   
    motivi elencati dall’articolo 5, punto 4;
d) predisporre gli eventuali regolamenti interni;
e) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all’attività sociale;
f) nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la
    vita dell’Associazione;
g) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell’Associazione che non siano spettanti all’Assemblea dei soci, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale e le modalità e tempi del versamento
5. Il Comitato Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente e in assenza di entrambi dal membro più anziano.
6. Il Comitato Direttivo è convocato ogni qualvolta il Presidente, o in sua vece il Vice-Presidente, lo ritengano opportuno, o su richiesta motivata di almeno un terzo dei suoi componenti. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.
7. I verbali di ogni adunanza del Comitato Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

Art.10
Il Presidente

1. Il Presidente, eletto dal Comitato direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci. Stabilisce l’ordine del giorno delle riunioni del Comitato direttivo, le presiede e coordina l’attività dell’Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l’ordinaria amministrazione.
2. Al Presidente è attribuita la rappresentanza dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza, o impedimento, le sue funzioni spettano al Vice-Presidente. In caso di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni il Comitato Direttivo per l’elezione del nuovo Presidente.
3. Il Presidente cura l'esecuzione delle delibere del Comitato Direttivo e, in caso d'urgenza, anticipa le possibili decisioni e provvedimenti, chiedendone ratifica nell’adunanza immediatamente successiva.

Art.11

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti è un organo facoltativo. Qualora nominato, ha funzioni di controllo. Viene eletto dall’ Assemblea ed è composto da tre membri effettivi e due supplenti, scelti anche fra i non soci e resta in carica due anni. Nomina al proprio interno un Presidente.
Il Collegio dei Revisori dei Conti controlla l’amministrazione dell’Associazione, la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e vigila sul rispetto dello statuto.
Partecipa alle riunioni del Comitato direttivo e alle assemblee. Predispone la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.

Art.12
Gratuità delle cariche associative

Ogni carica associativa viene ricoperta a titolo gratuito.

Art.13
Scioglimento dell’Associazione

Lo scioglimento definitivo dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea dei soci riuniti in sessione straordinaria e con decisione approvata almeno dai ¾ (tre quarti) degli aventi diritto al voto. In tal caso ed in quella sede, i soci deliberano anche sull’alienazione del patrimonio residuo che dovrà essere devoluto ad altre Organizzazioni od Associazioni di volontariato operanti in identico o similare settore.

Art.14

Rinvio

Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al Codice Civile, alle altre Norme di Legge vigenti in materia e all’eventuale regolamento interno dell’Associazione.

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